Art. 11.
(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale soggette a divieti di circolazione).

      1. Gli enti proprietari delle strade, acquisito il parere consultivo del servizio competente per la difesa del suolo e del competente ispettorato dipartimentale forestale, possono autorizzare, non più di due volte all'anno e per un periodo non superiore a sei giorni per volta, la circolazione di veicoli a motore nell'ambito di gare o manifestazioni sulle strade a fondo naturale soggette a limitazioni della circolazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.
      2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 del codice della strada.
      3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alla stipula, da parte dei promotori della gara o della manifestazione, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
      4. Il contratto di assicurazione di cui al comma 3 deve altresì coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati al territorio dalla circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o alla manifestazione. Si applicano i limiti di garanzia previsti dalla legislazione vigente in materia.